BREXIT e proprietà intellettuale: cosa occorre fare?

BREXIT e proprietà intellettuale: cosa occorre fare?

La Brexit è ormai fatto compiuto.

Il Regno Unito è diventato per l’UE un “Paese Terzo” dal’1 febbraio 2020. Tuttavia, la sua uscita dall’Unione europea dispiegherà tutti i suoi effetti, con riguardo alla proprietà intellettuale, solo a partire dall’1 gennaio 2021, a seguito di un periodo di transizione che è iniziato il 31 gennaio 2020 e che termina (a breve) il 31 dicembre 2020.

Quali ripercussioni comporta la Brexit per i marchi e per i disegni/modelli comunitari?

A) Marchi e disegni/modelli UE già registrati: con l’Accordo di recesso, le Istituzione competenti hanno stabilito che i marchi e i disegni/modelli UE registrati anteriormente al 1 gennaio 2021, si trasformeranno in analoghi e omologhi marchi e disegni/modelli nazionali UK automaticamente e senza alcuna attività di impulso del titolare, il quale, viceversa, dovrà attivarsi solo nel caso in cui voglia impedire il predetto automatismo.

Uguale sorte, vi è per i marchi collettivi e di certificazione, salvo il potere dell’Ufficio britannico per proprietà Intellettuale (UKIPO) di richiedere al titolare un regolamento d’uso del marchio in lingua inglese.

Il titolo nazionale britannico riporterà, in ogni caso, la data e l’eventuale priorità del deposito UE. Ne consegue che il marchio UK dovrà essere rinnovato alla stessa data di scadenza del marchio UE e che il disegno/modello UE sarà valido per lo stesso tempo.

Lo stesso effetto, si avrà nel caso di pregressa registrazione (anteriore al 1 gennaio 2021) di marchio internazionale secondo il sistema di Madrid designante l’UE.

B) Marchi e disegni/modelli UE per cui è tuttora pendente l’iter di registrazione: nel caso, invece, in cui non si sia ancora ottenuta la registrazione da parte dell’EUIPO e non si abbia la certezza che questa pervenga entro il 31 dicembre 2020, la situazione è molto diversa.

Qualora si voglia vantare un titolo valido anche nel territorio del Regno Unito, infatti, occorrerà (ri)depositare una nuova domanda di registrazione presso l’Ufficio britannico per la proprietà intellettuale (UKIPO) con il pagamento delle relative tasse.

Tuttavia, con il deposito della domanda di registrazione UK entro e non oltre il 30 settembre 2021, la domanda potrà vantare la data di deposito e l’eventuale priorità della domanda di registrazione UE. Nella sostanza, si otterrà un titolo nazionale UK analogo, per data di deposito e validità, a quello UE, purché ci si attivi tempestivamente e previo pagamento delle tasse nazionali britanniche.

Si consiglia di attivarsi tempestivamente per il deposito della domanda di registrazione britannica, in quanto l’Ufficio competente sarà verosimilmente investito di una notevole mole di lavoro. Ciò determina anche un’attenzione particolare per quanto riguarda l’attività di sorveglianza a tutela del proprio marchio.

C) Marchi e disegni/modelli UE con domanda di registrazione depositata dopo il 1 gennaio 2021: questi titoli vengono colpiti a pieno dalla Brexit. Il titolo UE non coprirà più il territorio del Regno Unito, per il quale occorrerà ottenere apposito titolo nazionale, previo deposito di domanda di registrazione presso l’Ufficio britannico per la proprietà intellettuale (UKIPO).

D) Altri titoli: le considerazioni svolte valgono anche per le varietà vegetali comunitarie, ma NON anche per il brevetto europeo, il quale non trova disciplina nell’ambito dell’UE, bensì in un trattato internazionale a parte (Convenzione sul brevetto europeo), su cui la Brexit non ha inciso in alcun modo.

 

Avv. Giulio Filardo

 

Fonti:
– Avviso ai portatori di interessi recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore dei marchi dell’Unione Europea e dei disegni e modelli comunitari (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trademarks_and_designs_it_0.pdf);
-Conseguenze del recesso del Regno Unito dall’UE
MUE e DMC: informazioni aggiornate (https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/brexit-q-and-a);
– Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:029:FULL&from=IT).
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