• Collegamento a Facebook
  • Collegamento a LinkedIn
  • Italiano Italiano Italiano it
  • English English Inglese en
Chiamaci: (+39) 050 6203219
BBP Legal
  • Home
  • Competenze e Servizi
    • Diritto industriale e concorrenza sleale
    • Contrattualistica nazionale ed internazionale
    • Marchi, Brevetti e Modelli
    • Diritto d’autore
    • Real Estate
    • Consulenza Legale per Start Up e NEWCO
    • Diritto delle Nuove Tecnologie
    • Registrazione e tutela dei nomi a dominio
    • Diritto societario ed internazionalizzazione
  • Chi siamo
    • Lo Studio Legale
    • Gli Avvocati
    • Network
    • Partnership
  • FAQ Legali
  • News
  • Preventivo online
  • Prenota un appuntamento
  • Contatti
  • Fare clic per aprire il campo di ricerca Fare clic per aprire il campo di ricerca Cerca
  • Menu Menu
notizie

È possibile farle tornare “insieme”? L’atto di scissione tra società è revocabile?

La domanda potrà sembrar banale, ma la questione giuridica sottesa ha richiesto l’intervento sia della Suprema Corte di Cassazione che della Corte di Giustizia dell’Unione europea .

Procedendo per gradi, è possibile dire che con l’atto di scissione una società assegna il suo intero patrimonio (o una sua parte) a più società (o ad almeno un’altra), già esistenti o di nuova costituzione, e le relative quote ai soci di queste (art. 2506 c.c.).

La scissione è atto complesso e a formazione progressiva. Inizia con la redazione di un “progetto di scissione” da parte dell’organo amministrativo delle società partecipanti, e termina con l’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese, dalla cui data produce effetti (artt. 2506-bis e ss. c.c.).

Tuttavia, terminata l’iscrizione, l’atto di scissione non può ancora essere attuato, in quanto la legge prevede un termine di 60 giorni entro cui i creditori della società scissa possono presentare formale opposizione in Tribunale, qualora ritengano che l’operazione societaria leda i propri diritti di credito.

Trascorso tale termine, l’atto di scissione diviene definitivo e l’invalidità dell’operazione non può più essere pronunciata. Ai creditori, non resta che il solo diritto al risarcimento, qualora provino che l’operazione societaria abbia cagionato loro un danno (artt. 2506-ter c.c., che rinvia alla disciplina codicistica in tema di fusione, inclusi gli artt. 2503 e 2504-quater).

Considerata la disciplina codicistica sopra tratteggiata, alcuni interpreti, seguiti da una parte della giurisprudenza, hanno ritenuto che la legge, con una disciplina serrata, intende tutelare la certezza dei rapporti giuridici e l’effettività dell’operazione di scissione complessivamente considerata.

Infatti, scaduti i termini per presentare opposizione, non sarebbe più possibile tornare indietro.

In altre parole, il legislatore avrebbe previsto un sistema di tutela chiuso e asfissiante, secondo cui l’esigenza di certezza che permea l’operazione societaria sovrasta i diritti dei creditori, i quali se non hanno formulato vittoriosamente opposizione nei termini perentori di legge, fatta salva l’operazione, godono della sola tutela risarcitoria.

In tale contesto, si staglia la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, la quale, seguendo un diverso orientamento e tramite una attenta interpretazione della disciplina in materia, ha riconosciuto l’applicabilità di un ulteriore strumento di tutela per i creditori della società scissa, ossia l’azione revocatoria.
Tale azione, infatti, esperibile in presenza dei presupposti che gli sono propri, e comunque entro 5 anni dall’atto impugnato, ha il solo effetto di rendere l’operazione societaria inefficace rispetto al creditore o ai creditori che l’hanno vittoriosamente formulata. Per essi, l’operazione non è opponibile, con conseguente ottimale soddisfazione del credito vantato.

La decisione della Suprema Corte risulta armonica con la disciplina giuridica in tema di scissione, in quanto conformemente alla legge, l’azione revocatoria non incide sulla validità dell’operazione di scissione, che resta salva, bensì sulla sua attitudine a produrre concreti effetti (c.d. inefficacia relativa), a tutto favore dei creditori.

Si inserisce in tale ambito, confermando indirettamente la legittimità della decisione presa dalla Corte di Cassazione, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Infatti, la disciplina italiana in tema di scissione (e di fusione) è stata rinnovata per attuare nel nostro ordinamento normative comunitarie (da ultimo, Direttiva UE 2017/1132 del 14 giugno 2017).

La disciplina europea, attuata con legge italiana, si propone di realizzare un non facile bilanciamento tra la certezza dei traffici giuridici e delle operazioni in ambito societario e la tutela dei creditori rispetto a siffatte operazioni.

Interrogata sul punto, la Corte di Giustizia ha ribadito che la previsione normativa del potere di opposizione in capo ai creditori della società scissa, deve ritenersi “un sistema minimo e indefettibile di tutela”, fermo restando la legittima previsione, da parte del singolo Stato, di ulteriori strumenti volti a tutelare le ragioni dei creditori nel contesto di tale operazione societaria.

Nulla osta, in buona sostanza, se tali ragioni sono tutelate anche, e non solo, per effetto di uno strumento diverso dall’opposizione, come l’azione revocatoria, considerato, a maggior ragione, come tale strumento di tutela mini i soli effetti e non anche la validità dell’operazione societaria considerata.

Le pronunce oggetto di questo breve commento, segnano una importante chiarificazione dell’ambito e della latitudine di tutela di soggetti, come i creditori, estranei alle vicende societarie e alle operazioni straordinarie di società.
Esse rammentano come i medesimi non siano meri spettatori impotenti rispetto alle vicende in questione, e che possano compiutamente tutelare i propri diritti anche con riferimento e nel contesto di operazioni siffatte.

1 Cass., Civ., Ord. 4 dicembre 2019, n. 31654, così massimata: In difetto di adeguato fondamento normativo – da escludersi alla luce del riferimento alla categoria dell’invalidità e non a quelle dell’inefficacia e dell’inopponibilità – non può quindi ritenersi che l’opposizione che compete ai creditori sia un rimedio sostitutivo e necessario e non solo aggiuntivo rispetto all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria, di cui sussistano i presupposti.
2 CGUE, 30 gennaio 2020, causa C-394/2018;

 

 

FONTI:

– Cass., Civ., Ord. 4 dicembre 2019, n. 31654;
– CGUE, 30 gennaio 2020, causa C-394/2018;
– https://www.altalex.com/documents/news/2020/01/21/scissione-di-societa-non-impedisce-revocatoria-per-debiti-tributari

Dott. Giulio Filardo (Avv. abilitato)

23 Ottobre 2020
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
https://www.bbplegal.it/wp-content/uploads/2020/10/gratisography-computer-man-oxcf7oozhw7ps8d2j6fv0hcbbmsmyylg64mfal6jso.jpg 300 1100 Bbplegal https://www.bbplegal.it/wp-content/uploads/2024/05/logo-bbp-scelto-copia-3.jpg Bbplegal2020-10-23 16:52:022020-10-30 14:48:34È possibile farle tornare “insieme”? L’atto di scissione tra società è revocabile?

Categorie delle NEWS

  • apr_ChiRo (1)
  • brevetti (1)
  • consulenza online (2)
  • cookie policy (2)
  • corsi (4)
  • covid-1919 (2)
  • Entertainment (1)
  • eventi (7)
  • FAQ Legali (6)
  • finanziamento convertibile (1)
  • Garante privacy (2)
  • google (2)
  • indicizzazione (1)
  • mercato (3)
  • Metaverso (1)
  • NDA (1)
  • News (5)
  • news from social (54)
  • Non categorizzato (249)
  • normative (4)
  • notizie (4)
  • nuove tecnologie (4)
  • pb_common_may (2)
  • PMI (1)
  • proprietà intellettuale (15)
  • public (201)
  • recensioni (1)
  • Slot Machine (1)
  • start up (2)
  • Superbet Jackpots (1)
  • tecnologia (2)
  • Tutela dei consumatori (2)
  • tutela del know-how (1)
  • tutela del marchio (3)
  • VIP Casino Boabet (1)

Tag Cloud

audi (1) brevetti (1) brexit (2) cookie (1) cookie policy (2) cookies (1) diritto all'oblio (1) diritto di croncaca (1) domini (1) Elabet (1) facebook (1) garante (1) Garante privacy (1) gdpr (2) Germania (1) google (2) indicizzazione (1) mercato (1) Motorola (1) normative (1) Platforms (1) proprietà intellettuale (3) ricorso (1) tecnologia (1) Top Picks Boabet (1) trasparenza (1) tribunale di milano (1) VIP Program Superbet (1)

Seguici su Facebook

LE NOSTRE NEWS

  • Spin Casino and Betway sister sites: where to find the biggest jackpots1 Settembre 2026 - 14:51
  • Mejores casas de apuestas en 2026: acceso a bonos y métodos de pago seguros1 Settembre 2026 - 14:17
  • Mejores casas de apuestas en 2026: acceso a bonos y métodos de pago seguros1 Settembre 2026 - 14:13
Goud Fondweide

NETWORK

logo aea logo elegalnet Bila
AIPPI

CONTATTI

E-mail: info@bbplegal.it
Tel: +39 050 6203219
Fax: +39 050 7911307
LinkedIn: Seguici su Linkedin
Privacy Policy

Seguici su Facebook

NEWSLETTER

* indicates required

Copyright © 2023 - BBPLegal ® Società tra Avvocati - Corso Matteotti, 16 Cascina (PI). P. IVA 02466380504, REA PI – 252968. Codice SDI: M5UXCR1. Tel: +39 050 6203219. Email: info@bbplegal.it, PEC: studio@pec.bbplegal.it.
  • Collegamento a Facebook
  • Collegamento a LinkedIn
Collegamento a: Lo studio Legale BBPLegal si aggiorna: scopri tutte le novità Collegamento a: Lo studio Legale BBPLegal si aggiorna: scopri tutte le novità Lo studio Legale BBPLegal si aggiorna: scopri tutte le novità Collegamento a: Posso riferirmi in modo espresso a un concorrente nella mia pagina web? Collegamento a: Posso riferirmi in modo espresso a un concorrente nella mia pagina web? Posso riferirmi in modo espresso a un concorrente nella mia pagina web?
Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto Scorrere verso l’alto

This site uses different types of cookies. If you want to know more or deny consent to all or just some of them, consult our legal area. If you continue browsing by accessing any section of the site below this banner, you consent to the use of cookies.

OKRead more...Setting

Cookie and Privacy Settings



How we use cookies

We may request cookies to be set on your device. We use cookies to let us know when you visit our websites, how you interact with us, to enrich your user experience, and to customize your relationship with our website.

Click on the different category headings to find out more. You can also change some of your preferences. Note that blocking some types of cookies may impact your experience on our websites and the services we are able to offer.

Essential Website Cookies

These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our website and to use some of its features.

Because these cookies are strictly necessary to deliver the website, you cannot refuse them without impacting how our site functions. You can block or delete them by changing your browser settings and force blocking all cookies on this website.

Google Analytics Cookies

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us understand how our website is being used or how effective our marketing campaigns are, or to help us customize our website and application for you in order to enhance your experience.

If you do not want that we track your visist to our site you can disable tracking in your browser here:

Other external services

We also use different external services like Google Webfonts, Google Maps and external Video providers. Since these providers may collect personal data like your IP address we allow you to block them here. Please be aware that this might heavily reduce the functionality and appearance of our site. Changes will take effect once you reload the page.

Google Webfont Settings:

Google Map Settings:

Vimeo and Youtube video embeds:

Privacy Policy

You can read about our cookies and privacy settings in detail on our Privacy Policy Page.

Privacy Policy
Accettare le impostazioniNascondi solo la notifica
Apri la barra dei messaggi Apri la barra dei messaggi Apri la barra dei messaggi